Reddito di Libertà 2025: cos’è, a chi spetta, come fare domanda

Il Reddito di Libertà è un contributo fino a 6.000 euro per donne vittime di violenza, erogato tramite i Comuni su fondi regionali, su domanda con modulo SR208.
Fonte immagine: Pixabay.com

Da oggi, lunedì 12 maggio 2025, è attivo il servizio per inviare le nuove domande del Reddito di Libertà, il contributo economico riservato alle donne vittime di violenza seguite da centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali. 

Si tratta di una misura pensata per favorire l’emancipazione economica e personale delle beneficiarie, attraverso un sostegno alle spese per l’autonomia abitativa, la riacquisizione dell’autonomia individuale e il percorso educativo dei figli minori. Introdotto inizialmente in via sperimentale, il Reddito di Libertà è stato reso strutturale dalla legge di Bilancio 2024, con un finanziamento statale confermato fino al 2026 e un incremento stabile dal 2027 in poi.

Nel 2025 il contributo può raggiungere un massimo di 500 euro mensili per un periodo complessivo di 12 mesi, erogati in un’unica soluzione e compatibili con altre misure di sostegno al reddito, come l’Assegno di inclusione.

In questo approfondimento vedremo come funziona il Reddito di Libertà nel 2025, quali sono i requisiti per ottenerlo, come presentare correttamente la domanda e quali sono le novità introdotte dal decreto attuativo del 2 dicembre 2024.

I requisiti

Per accedere al Reddito di Libertà 2025, le beneficiarie devono essere donne vittime di violenza, con o senza figli, che risultino seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. 

È necessario che siano residenti in Italia e che possiedano una cittadinanza o un titolo di soggiorno idoneo: possono infatti fare domanda le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue, ricevuta della richiesta o del cedolino, o permesso per protezione speciale. Sono equiparate alle cittadine italiane anche le donne con status di rifugiata o beneficiaria di protezione sussidiaria.

Ai fini dell’istruttoria, il percorso di emancipazione e autonomia deve essere attestato dal legale rappresentante del centro antiviolenza, mentre lo stato di bisogno – che può essere ordinario o legato a una condizione straordinaria o urgente – deve essere certificato dal servizio sociale professionale

Entrambe le attestazioni sono parte integrante della domanda, che deve essere compilata con il modulo SR208. Il contributo può essere riconosciuto anche in assenza di figli e indipendentemente dalla convivenza con l’autore della violenza, purché sussistano i requisiti soggettivi e le condizioni di presa in carico previste dalla normativa.

Misura e durata del reddito di libertà

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico di importo massimo pari a 500 euro mensili, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi. La somma è erogata in un’unica soluzione, anche se riferita a più mensilità, direttamente sul conto indicato dalla beneficiaria nella domanda. L’importo non è soggetto a tassazione, in quanto si tratta di un sostegno assistenziale esente dall’Irpef, come previsto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 601/1973.

La misura è stata potenziata e resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024, che ha garantito un finanziamento statale di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con una dotazione permanente di 6 milioni di euro l’anno a partire dal 2027. 

Le risorse possono essere ulteriormente incrementate da ciascuna Regione, che ha la facoltà di destinare fondi propri al finanziamento della misura, trasferendoli direttamente all’Inps. Come anticipato, l’erogazione del contributo avviene nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande, stabilito in base alla data e all’ora di rilascio del codice univoco generato dal sistema informativo INPS.

Come fare domanda

Ribadiamo: la domanda per ottenere il Reddito di Libertà deve essere presentata esclusivamente attraverso il Comune di riferimento, ovvero quello in cui la donna è stata presa in carico dal centro antiviolenza o dal servizio sociale, anche se diverso da quello di residenza o domicilio. 

Il modulo da utilizzare è il SR208, disponibile nella sezione “Moduli” del sito Inps, e deve essere compilato in tutte le sue parti, comprese le attestazioni rilasciate dal centro antiviolenza e dal servizio sociale competente. La domanda può essere inoltrata direttamente dalla richiedente oppure da un suo rappresentante legale o delegato.

Una volta ricevuta, la domanda viene trasmessa dal Comune all’Inps attraverso l’apposito servizio online “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”, accessibile solo agli operatori comunali. Il sistema assegna automaticamente un codice univoco alla domanda, che stabilisce l’ordine cronologico per l’esame e l’eventuale accoglimento, nei limiti delle risorse disponibili a livello regionale.

Il pagamento avviene in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente, libretto o carta prepagata intestati o cointestati alla beneficiaria. 

L’esito della domanda – che può risultare “Accolta in pagamento”, “Accolta in attesa di Iban” o “Non accolta per insufficienza di budget” – viene comunicato alla richiedente tramite i contatti indicati nella domanda stessa. Le domande non accolte per mancanza di fondi decadono alla fine dell’anno solare, ma le interessate potranno presentare una nuova domanda a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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