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La sentenza

Pup, la Cassazione rivede le procedure
Incerto il futuro dei parcheggi

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Importante sentenza della Corte di Cassazione sul Piano Urbano Parcheggi della Capitale. Confermando il sequestro di un cantiere aperto sul bordo di villa Ada, in una zona vincolata, la Corte ha ristretto notevolmente il concetto di ‘pertinenzialità’, riportandolo a quanto previsto dalla ‘legge Tognoli’. Diventa ora incerto il futuro dei nuovi Pup ancora in progetto  DI A. TESTA

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Si è molto parlato, in questi giorni, di una sentenza della Corte di Cassazione che, partendo da un caso specifico, ha rimesso in discussione l’intera impostazione di fondo del Piano Urbano Parcheggi (Pup) del Comune.

Il cantiere oggetto di sentenza, per il quale tutti i gradi della magistratura hanno ormai confermato il sequestro per mancanza di autorizzazione preventiva, si trova in via Panama, all’interno del parco di villa Ada, in un’area classificata dal Piano regolatore generale (Prg) come ‘Città storica, sottozona Ville storiche’. Perciò in questa area si possono costruire unicamente “parcheggi pertinenziali” a immobili preesistenti. E proprio questo è il punto contestato dalla Procura della Repubblica: il concetto di “pertinenzialità”, obbligatorio per poter costruire parcheggi interrati, utilizzando le procedure impersemplificate previste dalla legge 122/1989, meglio nota come ‘legge Tognoli’.

LA LEGGE TOGNOLI - Tale legge prevedeva appunto forti deroghe alle normali procedure urbanistiche, eliminando il lungo iter necessario all’approvazione del progetto, e sostituendolo con una semplice richiesta a cui il Comune deve rispondere entro 60 giorni, scaduti i quali scattava il meccanismo del silenzio-assenso. Oggi la procedura è stata ulteriormente semplificata: è addirittura sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) da parte del costruttore, che gode poi anche di ulteriori deroghe specifiche su alcuni aspetti tecnici.

Tale regime eccezionale di deroghe alle leggi vigenti, ha però ribadito adesso la Corte di Cassazione, è giustificato unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge Tognoli, e gli enti locali non possono fornirne interpretazioni estensive con loro atti amministrativi. Dunque, è necessario stabilire sempre e comunque prima di costruire quali saranno le unità immobiliari che si doteranno di un box o di un posto auto, che poi non potranno più essere venduti separatamente dall’appartamento a cui fanno riferimento, pena la nullità dell’eventuale atto di compravendita.

ILLEGITTIMA LA DELIBERA COMUNALE - Pertanto è parzialmente illegittima la delibera del Comune (165 del 2007 che aveva introdotto il concetto di prossimità, equiparandolo a quello di pertinenzialità, e concedendo quindi indistintamente tale requisito a tutte le abitazioni situate entro il raggio di un chilometro dai futuri parcheggi. La Corte ha soltanto riconosciuto valido il principio secondo cui, nelle aree fortemente urbanizzate, le future pertinenze possono essere costruite anche in aree non immediatamente adiacenti agli immobili che devono servire, purché siano ad una ragionevole distanza pedonale, e che l’incarico di costruire possa essere affidato a terzi dai loro proprietari, che però devono essere sempre chiaramente identificati fin dall’inizio.

PERTINENZIALI O SPECULATIVI? - La Corte, citando anche precedenti sentenze, sia proprie che del Consiglio di Stato, ha perciò stabilito che in caso contrario – quando cioè i cantieri dei parcheggi vengono aperti non su richiesta di un gruppo di proprietari di appartamenti residenti nei paraggi, ma su iniziativa autonoma di imprese edili - si tratta di operazioni ben diverse, a carattere prettamente speculativo, che come tali accettano il rischio di impresa. Tra questi rischi è quindi compreso anche quello di non riuscire poi a trovare dei compratori, cosa che invece dovrebbe essere impossibile per i parcheggi pertinenziali perchè vincolati all'immobile. Tali iniziative commerciali – ha concluso la Corte di Cassazione – sono certamente legittime (salvo ovviamente che non si tratti di aree di pregio, su cui sono vietate), ma non possono avvalersi delle deroghe concesse dalla legge Tognoli, e devono sottostare a tutti i controlli e alle autorizzazioni preventive previste dalla normativa urbanistica ed edilizia generale vigente.

VIA PANAMA - In via Panama quindi, dove si sarebbe dovuto construire 497 box su due piani interrati in un’area vincolata, la ditta non aveva indicato nella d.i.a. i proprietari degli immobili, che ne avrebbero dovuto fare richiesta in anticipo. Pertanto, i titolari della stessa sono rei di aver iniziato i lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni. Il reato è punito con l’arresto fino a due anni e con una multa fino a 51.645 euro (come previsto dal DPR 380/2001). In più è scattato il sequestro del cantiere, adesso confermato definitivamente anche nel terzo grado di giudizio.

INCERTO IL FUTURO DEL P.U.P. - Più difficile invece ipotizzare il futuro del Piano Urbano Parcheggi della città, la cui grande espansione negli ultimi anni deve molto proprio alla delibera 165/1997, ed in particolare alla sua interpretazione estensiva dei requisiti necessari per poter accedere alle procedure ipersemplificate previste dalla ‘legge Tognoli’. Di sicuro c’è che proprio negli stessi giorni l’Assemblea Capitolina aveva votato un ordine del giorno bipartisan (Azuni-Rocca), che oltre a chiedere esplicitamente la cancellazione di quello previsto in via Fermi, impegnava il Sindaco e la Giunta ad una riflessione seria ed approfondita sull’argomento, che certo ora non potrà non tenere conto di quanto stabilito dalla Cassazione.

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1 commento presente

Aldo Pirone - 19/12/2011 18:02
Da quello che risulta l'estensione del cosiddetto raggio di pertinenzialità ad 1 km fu decretato con ordinanza sindacale (fatta da Alemanno) n. 333 del 14.7.2010. Poi nel dicembre successivo con o.c. 357 sempre di Alemanno che è commissario straordinario all'emergenza traffico fu decretato che trascorsi 9 mesi dal rilascio del permesso di inizio lavori i box potevano essere venduti a chiunque residente nel territorio comunale. Una vera deregulation. Perchè la Cassazione non si esprime su queste ordinanze sindacali?. I Pup, ormai è assodato, sono solo una speculazione a danno dei cittadini che vi incappano e dei contribuenti che contribuiscono con gli sgravi fiscali.

Aldo Pirone

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