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Ambiente

Il Consiglio di Stato ha deciso:
"Sui rifiuti è stato di emergenza"

Discarica Malagrotta

Il Consiglio di Stato, che a fine dicembre aveva sospeso l’ordinanza emessa dal Tar del Lazio il 24 novembre scorso che prevedeva, per il 29 dicembre, l'esproprio del sito di Riano Quadro Alto per la realizzazione di una nuova discarica, ha discusso ieri il merito del ricorso. Il risultato è che la “dichiarazione dello stato di emergenza si fonda su una situazione oggettiva”

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Il Consiglio di Stato, che a fine dicembre aveva sospeso l’ordinanza emessa dal Tar del Lazio il 24 novembre scorso che prevedeva, per il 29 dicembre, l'esproprio del sito di Riano Quadro Alto per la realizzazione di una nuova discarica, ha discusso ieri il merito del ricorso. Il risultato è che la “dichiarazione dello stato di emergenza si fonda su una situazione oggettiva”.

"LA SITUAZIONE DI EMERGENZA E' OGGETTIVA" - Così il Consiglio di Stato respinge dunque con un’ordinanza la richiesta di sospendere il decreto del 22 luglio della presidenza del Consiglio dei ministri con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza ambientale, in relazione all’imminente chiusura della discarica di Malagrotta con la conseguenze necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti, nonché ogni atto conseguente. A rivolgersi ai giudici amministrativi di secondo grado sono stati, con due ricorsi, il Consorzio Laziale Rifiuti-Colari, e la Federazione. Entrambi hanno ricevuto il ‘no’ della IV sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Gaetano Trotta. Nello specifico, la richiesta di sospensiva è stata respinta “considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, paiono del tutto condivisibili le affermazioni operate dal giudice di prime cure, ed in particolare – si legge nell’ordinanza - in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, va confermato come la stessa si fondi su una situazione oggettiva e che, in disparte le considerazione sulle ragioni che l’hanno determinata, essa appare rilevante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992, norma che qualifica gli eventi unicamente in relazione alle modalità con cui questi devono essere fronteggiati; in rapporto alla diversità dei due piani attinenti rispettivamente alla valutazione di legittimità della dichiarazione della situazione di emergenza ed alla tutela, anche risarcitoria, degli interessi oppositivi o pretensivi vantati dall’appellante, in quanto lesi dall’eventuale inerzia dell’amministrazione; alla compatibilità dei poteri del commissario delegato con i principi normativi vigenti, stante il richiamo espresso alla natura espropriativa dell’acquisizione dell’area e della possibilità di realizzazione e gestione diretta dell’infrastruttura da parte dell’ente pubblico”. In conclusione quindi secondo i giudici non sono “inesistenti i presupposti per l’adozione della richiesta misura cautelare”.

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